L’istituto dell’accesso civico è stato disciplinato all’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque (quindi non richiede alcuna legittimazione, a differenza dell’accesso documentale), è gratuito, e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Onere del richiedente è solo l’identificazione dei dati, informazioni o documenti che si vuole richiedere, mentre non c’è onere di motivazione.
Esistono 2 tipi diversi di accesso civico (accesso civico semplice e generalizzato).
Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato sono trattate dal Direttore amministrativo dell’ente.
Per la richiesta di accesso sono disponibili i MODULI SOTTOSTANTI.