Misure di protezione
Al segnalante e agli altri soggetti tutelati dalla normativa (v. paragrafo sotto) si applicano le misure di protezione stabilite dal D. Lgs. 24/2023 quando ricorrono le condizioni generali sopra riportate (al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo previsto dal decreto; la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste).
Irrilevanza dei motivi personali: i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le 4 MISURE DI PROTEZIONE sono le seguenti:
1) Riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità della persona segnalante – e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
È garantita la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte (il segnalato) e delle persone menzionate (es. testimoni) nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.
La segnalazione (se di whistleblowing) è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.
In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.
2) Divieto di ritorsioni
Tutti i soggetti che beneficiano delle misure di protezione (il segnalante e le altre persone tutelate dalla normativa (v. paragrafo sotto) non possono subire alcuna ritorsione, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato – posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC. Queste persone possono comunicare (solo) all’ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito, alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata.
Es. non esaustivi di comportamenti ritorsivi (art. 17, co. 4, D. Lgs 24/2023):
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Inversione dell’onere della prova: nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.
3) Misure di sostegno
Sono fornite dagli Enti del Terzo Settore iscritti in apposito elenco istituito e pubblicato presso l’ANAC alla pagina dedicata. Consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
4) Limitazioni di responsabilità
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico; quelle relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali) se, al momento della segnalazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata presentata con le modalità richieste dalla legge. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell’ANAC alla pagina dedicata.